seguito     Statuto     d e l l a   F r a z i o n e   d i   A n d r a z z a

Diritti ed obblighi d'ogn'individuo componente la
──── società ────
Art.° I. 
Le cariche sono onorarie.
II. 
Gli eletti a Capo Frazione o Presidente e Cassiere, a sotto Capi e Cursore dureranno in carica per tre anni  e poscia possono essere anche riconfermati.
III
Il Capo Frazione avrà diritto di convocare l’assemblea ogni qual volta creda necessario per l’interesse della società. Avrà inoltre l’obbligo di proporre in assemblea tutto quello che da ben intenzionato gli verrà dal suo talento sugerito pel bene della società stessa.
IV. 
Tutti i soci o Capi famiglia componenti la Regola sono consiglieri, elettori ed eleggibili.
V. 
Ogni socio possiede l’obbligo ed il diritto d’intervenire alle sedute ed in piena assemblea, ogni uno pure avrà il diritto ed obbligo d’esporre la propria idea ed intendimenti sugli articoli ed oggetti che saranno a discutersi, per la meglio soluzione.
VI. 
Dopo le proposte fatte dal Capo Villa o Presidente l’assemblea avrà facoltà di disporre mediante deliberazione a maggioranza di voti fra gl’intervenuti.
VII. 
Convocata l’assemblea per trattare sugli interesi della società e non trovando negl’intervenuti la maggioranza del numero dei soci non si potrà deliberare.
VIII. 
Nel caso preveduto dall’art.° precedente verrà stabilito dal Capo Frazione il giorno per una nuova convocazione ove si potrà deliberare qualunquesiasi il numero degl’intervenuti, però non meno di 5
IX. 
Ogni delibera che verrà fatta in assemblea dovrà essere corredata da numero cinque firme, cioè quella del Capo Frazione e di numero quattro Capifamiglia dei più anziani fra gl’intervenuti.
X. 
In assenza del Capo Frazione gli obblighi e diritti dello stesso incombono ai sotto Capi in qualunque caso che gl’interessi della società lo esigessero.
XI. 
Sarà speciale incombenza del Capo-Presidente o Cassiere l’obbligo di tenere ben custoditi i registri della Frazione di tenere una regolare registrazione di tutti gli affari ed interessi della società.
XI. 
Sarà speciale incombenza del Capo-Presidente o Cassiere l’obbligo di tenere ben custoditi i registri della Frazione di tenere una regolare registrazione di tutti gli affari ed interessi della società.
XII. 
Sarà pure obbligo del Capo Villa, con il consiglio ed assistenza dei due sotto Capi se vi occorresse, e dell’assemblea se vi fosse bisogno; di liquidare, realizzare, ed amministrare i patrimoni della Frazione, di qualunque speccie, ed usufruirne a maggior possibile vantaggio, e sempre a pieno e totale interesse della società stessa.
XIII. 
Il Capo Villa sarà in obbligo di prestarsi alla sorveglianza continua dei lavori che si faranno per conto ed interesse della società; di tenere nota delle giornate, pioveghi ecc., ed in caso d’impotenza potrà delegare altro individuo, e possibilmente uno dei due sotto Capi od il Cursore.
XIV. 
Il Capo Frazione avrà l’obbligo e diritto di comandare; ed avrà poi anche l’obbligo e diritto di farsi obbedire, sempre però trattando l’interesse della società nell’esercizio delle sue finzioni.
XV. 
Quall’ora a un socio o Capo famiglia, gli venisse richiesto dal Capo Villa, una persona di qualsiasi sesso per occuparla nei lavori ad interesse della società, e conosciuta la possibilità di prestarla, dovrà prontamente aderire. In caso di disobbedienza, questo socio sarà condannato alla multa di lire due che dovrà esborsare in dinaro, e che verrà istantaneamente di tal somma addebitata la di lui partita, quall’ora non produrrà sufficienti ragioni per giustificarsi e mediante pronto rimedio e risarcimento.
XVI. 
La seconda volta consecutiva che un socio o capofamiglia cadesse nella stessa disobbedienza la multa che il Capo le dovrà infliggere sarà portata a lire tre; e la terza volta pure consecutiva che questo si trovasse reo di quanto prevede l’art. XV, il Capo dovrà convocare l’assemblea per deliberare sul da farsi in circa al socio in questione.
XVII. 
Le multe che verranno inflitte ai soci per disobbedienza, od in altri casi danneggianti la società, entreranno in cassa della Frazione a favore della società.
XVIII. 
La Frazione o società sarà rappresentata dal Capo Villa in qualunque occorrenza presso le autorità ed altrove i bisogni lo esigessero.
XIX. 
Per i lavori da eseguirsi a piovego, il Capo dovrà convenientemente scegliere i momenti più opportuni  e nel chiedere il personale alle singole famiglie procurare più che sia possibile il comodo delle medesime.
XX. 
Quall’ora il Capo Frazione prese le vie di tutta convenienza e basato sul disposto dell’art. precedente nel chiedere il personale occorrente pei lavori interessanti la società restasse con tutto ciò deluso, avrà autorizzazione di valersene degl’art.i XV e XVI del presente statuto.
XXI. 
Le giornate a piovego che ogni socio spenderà nei lavori della società gli saranno accreditati in sua partita al prezzo della tarifa fatta dalla società, secondo la qualità del personale occupato.
XXII. 
Le giornate che il Capo Frazione occuperà nella sorveglianza e direzione dei lavori nell’interesse della società, gli saranno computate a scanso dei pioveghi o lavori spettanti alla di lui famiglia al prezzo di lire due al giorno, - così pure a colui che dal Capo a tall’uopo venisse delegato.
XXIII. 
Ogni socio o capo famiglia sarà obbligato a sottostare a tutte le disposizioni che in assemblea verranno approvate con legale deliberazione, ed il Capo coll’assistenza dei SottoCapi e Cursore avranno autorizzazione di obbligare coloro che non s’intendessero subordinati.
XXIV. 
Ogni lavoro ordinario verrà eseguito in seguito a progetto approvato dall’assemblea, ove verrà disposto il modo di dividere i pioveghi.
XXV. 
La somma che ad ogni famiglia verragli addebitata in seguito a delibere approvanti i singoli progetti nella proporzione stabilita, sarà pagata ad ogni famiglia o socio con tanti pioveghi al prezzo delle tarife fatte dalla regola, o con tanti generi occoribili alla società, o con tanto dinaro entro il tempo del lavoro in corso. In caso diverso verranno esclusi senza diritto di risarcimento alcuno.
XXVI. 
Il Capo non avrà da se autorizzazione verso i contribuenti o soci in caso d’esecuzioni o lavori a piovego, che nei lavori straordinari quali sarebbero se accidentalmente mancasse l’acqua dalle fontane, o nel sgombro nevi nell’interno del Villaggio ecc.
XXVII. 
Al Capo Villa o Presidente o Cassiere incombe l’obbligo di presentare una volta all’anno in apposita convocazione dell’assemblea, il bilancio o resoconto dell’entrata e dell’uscita di tutto ciò che la società ha girato nell’anno decorso.
XXVIII. 
Tutti i Capi-famiglia di questa Frazione aderenti ai principi di questa regola, e prestanti la propria firma ad approvazione del presente statuto, saranno calcolati come soci; percui consiglieri elettori ed eleggibili.
XXIX. 
Quei Capi famiglia che si rifiutassero di prestare la propria firma sul presente statuto, non potranno essere riconosciuti come soci, stanteché, i soci verranno registrati dallo stesso.
XXX. 
Determinato il tempo per l’iscrizione dei soci: coloro che nel tempo stabilito non si saranno iscritti; volendosi associare dovranno produrre analoga istanza al Capo Villa, offrendo le contribuenze che nella proporzione gli verranno addebitate; il qual Capo la presenterà tosto all’assemblea ove si prenderanno le credute disposizioni in argomento.
XXXI. 
Quall’ora il numero degli associati sarà giunto alla metà del numero delle famiglie componenti la frazione di Andrazza, la società sarà formata ed andrà tosto in vigore il disposto del presente statuto.
XXXII. 
Tutti i soci-Capifamiglia di Andrazza, formanti questa regola, hanno l’obbligo di sottostare al disposto del presente statuto; di adempiere regolarmente nel dovere delle sue contribuenze; ed avrà in seguito il diritto di godere dei benefizi che senza dubbio la società stessa potrà offrire ad ogni socio, dopo bene organizzata, e coltivata.
XXXIII. 
Questa società non potrà disciogliersi fintatoche il numero dei soci non sia ridotto minore del quarto dei firmanti il presente statuto.
XXXIV. 
Nel caso previsto dall’art.° precedente i fondi e patrimonio della società verranno divisi in parti uguali fra i soci rimasti
XXXV. 
Conclusionale = Lo scopo odierno di questa regola è savio intendimento: cioè, di uttilizzare a maggior vantaggio possibile i patrimoni di questa Frazione, a beneficio perenne della medesima; ed è perciò che con buon animo tutti i componenti la Villa si obbligano a sottostare alle disposizioni del presente statuto, il quale si accertano, tratta tutto per l’interesse e buon andamento della società e pel benessere generale degli associati, la qual cosa progredendo con regolare vivacità verrà senza dubbio a bell’aggio applaudita anche dalle più tarde posterità.