Nel nome del signor iddio, e cosi sia.

Giorno di mercordì 7 Marzo, indicione settima, 1759.

Forno di Sopra , nella loggia superiore di cotesto magnifico comune.

STATUTO DEL 1759
 

 

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Desideroso questo magnifico ed onorando comune che il statutto conssuetudinale del medemo rifformato il 1719, 4 ottobre, non vada in oblio, ma che anzi riporti il suo pieno effetto, come da secoli è stato sempre osservato; colla rissolucione presa dal medemo comune sino li 25 fcbbraro decorsso è stato risolto di darlo alle stampe; acciò poscia con maggior obbedienza e rispetto vcnghi esseguito e resa più facile a particolari (2a) la lettura del medesimo.

Ma perché col corsso del tempo parte delle antiche conssuetudini sono mutate, parte venute alla luce in miglior forma, e parte conssiderate inutili e rese degne d'esser levate dal stattuto stesso, tanto per la direzione e buon governo del comune quanto del spectabile officio di gastaldo.

Il magnifico signor Giacomo Antoniacomi attuai podestà assistito da' giurati e scrivano sedendo alla solita banca (2b) nell'occasione della vicinia del dì 25 febbraro deccorsso, è statto pressato con publica deliberazione antequam, e di rimettere l'affare suddetto alla prudenza delli 12 elletti, ed al magnifico officiale di podestà, acciò sia esseguito quanto di sopra.

E prevedendo li stessi prudenti esser ardua l'impresa, con loro parte del dì 5 corente è stata devoluta la riforma nelle persone e saviezza delli signori Nicolò Antoniacomi, Liberal Ticcò, Pietro de Santa e di me nodaro sottoscritto, come appunto dalli precitati quatro prudenti esaminato il su[a]ccenato statuto consuetudinale maturamente conssiderato, levato da quello quanto era di superfluo, e che fosse stato ancora contro le costituzioni della Patria (3), coretto, ove era necessario, ed accresciuto delle necessarie conssuetudini che sono state stimate atte al buon governo di questo magnifico comune, ridotto nella forma che qui avanti segue.

Nicolò di Antoniacomi deputato, Liberal Ticcò deputato, Pietro de Santa deputato, Nicolò de Nicolò nodaro deputato, Giacomo Antoniacomi podestà, Giacomo Cella capo di banca per me e coleghe, GioBatta Ticcò gastaldo sostituto, Osvald'Antonio Capellari cameraro, Nicolò q. Innozente Agnese, Antonio q. GioBatta Clerizi, Giacomo Antonio Pauli (4).

 

Indice del primo libro (5)

Per l'onor di Dio e dei Santi Cap. 1

Ferie conssuetudinali ed aggionte Cap. 2

Del rispetto dovuto all'officio Cap. 3

Ordine dell'audienza Cap. 4

Delle citazioni e modo Cap. 5

Delle contumazie Cap. 6

Del modo di fare l'essecuzioni Cap. 7

Dell'ellecioni Cap. 8

Pagamento sopra utenssibili Cap. 9

Sopra mandati o comandamenti Cap. 10

Sentenze locali Cap. 11

Orra dcll'audienza Cap. 12

Delle sentenze fatte sopra danni d'anemali Cap. 13

Sopra lettere di magistratti superiori Cap. 14

Sopra l'essecuzioni del presente Cap. 15

 

Indice del secondo libro

Del rispetto dovuto al magnifico officiale Cap. 1

Ordine della convocatione de comunisti Cap. 2

Del modo di regolarsi in vicinia Cap. 3

Sopra il giuramento a comunisti Cap. 4

Del rispetto dovuto in vicinia Cap. 5

Del balotar a secretto Cap. 6

Sopra le fraudi delle pale secrete Cap. 7

Del modo di contenerssi nelle pale secrete Cap. 8

Sopra irriverenti alla giustizia nel daciare ed altre materie Cap. 9

Sopra li pesi e misure da servirssi Cap. 10

Sopra le appelazioni de dacii Cap. 11

Della resa de' conti de capi publici Cap. 12

Sopra il lavorare e careggiare in giorno festivo Cap. 13

Della pena dovuta [d]a chi macina in giorno festivo Cap. 14

Sopra li forastieri che intendessero pescare, et uccellare Cap. 15

Sopra anemali forastieri che daneggiano prati de particolari Cap. 16

Della pena dovuta dalli forastieri che pascolano dentro de' confini Cap. 17

Sopra il pascolezzo di tavella e luoghi privilegiati Cap. 18

Della cura dovuta [d]a' guardiani Cap. 19

Sopra il pascolezzo del Pignuleit, e tagli proibiti sopra detti prati Cap. 20

Sopra il pascolar le montagne prima del tempo Cap. 21

Circa chi intende mercantar farina e pane Cap. 22

Sopra li pini per le fontane risservati Cap. 23

Sopra li osti che vendono vino a minuto Cap. 24

Sopra li osti che tengono vino a poveri Cap. 25

Sopra li pioveghi colli buoi Cap. 26

Sopra le sentenze locali di detto officiale Cap. 27

Della pena a chi incide arbori fruttiferi Cap. 28

Delli pioveghi pedoni Cap. 29

Sopra chiusure, fossi e capi di villa Cap. 30

Della pena a particolari che pascolano in Puri colle pecore Cap. 31

Sopra la Monte Flotis Cap. 32

Sopra le fucine de' fabri e regola del focco, e carbonare de' medemi Cap. 33

Sopra le deliberazioni prese in materia di porchi e loro pena e de luoghi vizati Cap. 34

 

 

[Libro I]

 

Capitolo I - Per l'onor di Dio e dei Santi

A primo mottivo d'oviare l'offesa di Dio, e per conservare l'onore e riverernza dovuta in ogni tempo al medesimo Onnipotente, come anco alla Santissima Vergine ed a tutti li Santi, e ciò massime devessi riguardare diligentemente nelli fori, dove viene administrata giustizia, che nessuno ardisca di pronunciare in verun modo o forma di bestemmia il nome santissimo de Dio, della Vergine Santissima o de Santi, come pratica osservata da' nostri antecessori: e trasgredendo cada irremissibilmente nella pena di marca (5a) una, et etiam ex arbitrio del giudice secondo la qualità della bestemmia.

Capitolo II - Le ferie conssuetudinali e le aggionte

Il tempo, che deve essere conssumato ad onore del Sommo Mottore non devessi dall'huomo esser diretto per gl'interessi terreni, e massime (6) al mormorio delle ferie (7), che perciò col presente capitolo si descrivono le ferie conssuetudinali che doverano osservarsi in cotesto foro.

Tutte le ferie, che dichiarate sono dal statuto della Patria del Friuli al capitolo II (8), aggiungendo ancora, per antichissima conssuetudine sempre osservata in cotesto foro, il Corpus Domini con un giorno avanti e con tutta l'Ottava.

Nelli quali giorni il spectabile officio di gastaldo non debba dare a veruna persona audienza: e concedendo qualche atto, sia nullo e di nessun valore. Risservando le cause privileggiate, le quali rimosso ogni pretesto di ferie debbano esser ascoltate, come scossioni pubbliche, censsi ecclesiastici, aggravezze perpetue, mercedi di poveri, creazioni di curatori, materia di pupilli, allimenti ed altra causa che portassero danno grande e pericolo (9).

Capitolo III - Della riverenza e rispetto douto all'officio

Osservata la pocca riverenza che dalli littiganti viene praticata verso il spectabile signor gastaldo e suo officio, che senza alcun ritegno né osservanza alle divine et umane leggi interrompono con atti mordazi et indecenti, si nelle loro trattazioni come ex parte, nassendo di grave scandalo all'officio stesso e pregiudicio alle di loro ragioni: che perciò succedendo in avvenire talli disordini, e conosciuti dalli giudici, cadino in quelle pene che sarano ex arbitrio del giudice dichiarate, dovendo le medesime esser subito levate ed applicate (10) come meglio parerà alii giudici medesimi.

Capitolo IV - Circa l'ordine dell'audienza

Il spectabile signor gastaldo ed officio dovranno dar audienza il lunedì e sabbato di cadauna settimana, giorni ordinarii e conssueti dell'audienze; per gli forastieri sii tenuto ogni giorno, servate le ferie quali volemo siino da tutti osservate, risservando le cause privilegiate giusta al capitolo secondo, ed a tenor dell'investitura che viene rilassiata da signori conti Savorgnani giurisdicenti alli spectabili signori gastaldi che pro tempore la carica esserzitano.

Capitolo V - Delle citazioni e modo etc.

Le citazioni dovranno essere fatte da pubblici officiali: cioè la domenica per il lunedì ed il venerdì per il sabbato; e per certi conosciuti innobedienti vaglia la citazione in ogni tempo, dovendo il spectabile signor gastaldo far correre stridore per questa villa di Vico (11) avanti di seder al tribunale avisando l'audienza; e se così parerà al magnifico comune suonare l'audienza medesima colla campana di consseglio.

Capitolo VI - [Delle contumazie] (12)

A sollo oggetto di levare li disordini praticati per le contumazie, ordiniamo che, avuta la relazione della citazione, e doppo le solite tre chiamate e non comparsi, siino stridati alle solite scalle (13) in contumazia giusto all'antico ius in lire 1 [soldi] 16.

Capitolo VII - Del modo di fare l'essecuzione

Osservando che sin orra, etiam le cause conssumate non hanno avuta la dovuta essecuzione per molti stancheggi (14) e pretesti praticati baldanzosamente da' debitori stessi a notabile danno de' creditori, e bramando che le litri con più breve tempo sii possibile [siano] spedite e terminate, così col presente capitolo determiniamo che il spectabile signor gastaldo, doppo conssumati li giudicii giusta la qualità de' contratti contestati ed in conformità delle sentenze seguite, debba il medesimo far esseguire in questo modo: mandando alla casa del debitore di tre giorni in tre giorni: la prima esecuzione sia di soldi otto, la seconda di soldi sedici e la terza di soldi ventiquattro, quali pegnore saranno in arbitrio dell'officio (15).

Capitolo VIII - Dell'ellezioni (16)

Avendo nel sudetto capitolo descritta la forma dell'essecuzione, volendo col presente provedere al disordine che doppo mandata l'essecuzione non venghi ancora sodisfatto il creditore, in tal caso s'à presa parte che in avvenire, secondo però la figura del centrato sive matteria, ottenuto prima decretto, sia in petto dell'officio stesso sulle istanze della parte pretendente da concedere si vel non l'ellezione ricercata; risservando sempre li affitti, livelli ed altre materie che avessero special privileggio.

Capitolo IX - Che non puossi farssi pagamenti sopria gl'utenssibili sive etc.

Succedendo ben spesso che concessa dal giudice l'ellezione al creditore, senza alcun riguardo a' proprii utenssibili e necessari bisogni del debitore, succede l'ellezione del pagamento preteso a segno tale che accade che il povero debitore non ritrovi modo di più allimentarssi, neppure sostegno di suffragare la famiglia sua, stante la privazione de' utensibili medemi, come arme in vero del proprio sostentamento di casa sua; che per non vedere la privazione et esterminio del medesimo e famiglia, essendo mancanti del proprio alimento, s'à preso parte che alcun creditore non pressumi per l'avvenire, come sempre si a osservato, di levare li proprii ellementi e utenssibili della casa sudetta, né tampoco il bisogno neccessario de' animali, conosciuto però da persona intelligente, acciò possa il creditore consseguire l'ellezione douta sopra gli restanti effetti (17).

Capitolo X - Sopra li mandati e comandamenti

Considerando il poco rispetto e riverenza, che viene prestata alli ordini sive comandamenti rilasciati per diversse specie di contratti ad instanza della parte attrice o dal spectabile signor gastaldo, e per provedere alli disordini inssorgenti ex parte contumaci et innobedienti, che ad onta et sprezzo della giustizia medema non rende la douta obbedienza ed osservanza a' medemi, rissorgendo per tal caso di grave spesa e pregiudizio, in modo che qualcuno viene sforzato criminar il fatto a grave loro danno e spese, ed offenssive inssieme al magistrato stesso ed alla parte pretendente, e dell'antica e praticata conssuetudine: che per ciò s'à determinato che veramente conosciuti tali impertinaci trasgressori, cadino in quelle pene che proprie pareranno all'officio medesimo. Aggiungendo inoltre che non possa esser presentato sequestro, né in carta, ne in voce (18), senza la licenza del spectabile signor gastaldo, et previo etc.

Capitolo XI - Delle sentenze locali

Dichiariamo che, seguita la prima sentenza locale col mezzo del spectabile officiale di gastaldo, l'appelazione si devolva secondo l'ordine delle altre cause avanti l'officiale spectabile di Forno di Sotto, ed indi secondo il stil ordinario delle altre cause.

Capitolo XII - Dell'ora dell'audienza

Perché certi umori stravaganti [h]anno preteso di stancheggiare il spectabile signor gastaldo e suo officio col voler obbligarli indiscretamenle star al foro le giornate intiere, resta proveduto che l'ora ordinaria sia come nel decretto emanato dal nobile ed eccellentissimo signor Andrea Brolo domino e capitanio, e che le cause che restano da una audienza siano le prime ascoltate, la prima doppo (19).

Capitolo XIII – Delle sentenze fatte sopra danni fatti d'animali

Succedendo che venissero fatti danni d'animali sopra campi di particolar (19a) persona, coll'essere mangiate et calpestratte le biade ed altro, et che il danificato vadi dal signor gastaldo a ricercare la deputazione d'un huomo per conoscere tal danno, e doppo visto e conosciuto, publicata la sentenza del resarcimento del danno, dove che poi talvolta e più succede che tal biada dannificata faccia ugual frutto dell'altra del medemo campo non dannificata: che per ciò bramando il rimedio a tall'inconveniente, proibimo a cadaun stimatore che veramente sarà deputato a conossere tali danni, il pronunciare tal stima sino a tanto averà rilevato che tal biada [non] sia venuta a perfezione, ed allora publicare [possa] la sua stima. Salvo la stima delle erbe da pubblicarsi a suoi tempi proprii.

Capitolo XIV - Sopra le lettere de' magistrati eccellentissimi di Venezia

Succede ben spesso che da certuni particolari vengono cavate lettere dalli eccellentissimi magistrati dell'Avogaria o eccellentissimi Auditori (20), a grave pregiudizio d'altre persone, e doppo siino presentate in questo nostro officio ricercando l'admissione o essecuzione delle medesime, s'à deliberato che, non essendo quelle riconosciute da sua eccellenza [il] Luogotenente d'Udine, non siano admesse né sotto alcun altro pretesto intimate.

E rilevando che qualche lettera fosse rapita (21) a detti eccellentissimi magistrati, tacta veritate, quelle debbano essere ritardate (22) per il spacio di giorni quindici, nel qual termine sia impegno dei detti giudici rescriver a sua eccellenza [il] Luogotenente a spese dei rei, de rei veritate.

Capitolo XV [Sopra l'essecuzioni del presente] (23)

Accioché le regole (23a) assunte dall'antichissima e praticata conssuetudine di questo loco abbino per l'avvenire la totale essecuzione ed imperturbabile osservanza in tutte le loro parti, come dalle stesse chiaramente si vede, s'à decretato che il spectabile signor gastaldo ed officio per l'avvenire s'intendino obligati alla considerazione ed essecuzione delle presenti regole, senza mai più inoltrarssi di loro propria autorità a suffragio o altre regole che non fossero consonanti alle presenti, sotto espressa pena a cadaun trasgressore di libre venticinque di picoli (23b), la metà della qual pena applicata sia alla veneranda chiesa matrice (24) di cotesto loco, e l'altra metà a benefizio publico; al lievo (25) della cominata pena resta seriamente incaricata la vigilanza del magnifico signor podestà ed officio, il far esseguire da' suoi famoli, ed etiam in caso di renitenza sia tenuto prestarli altri agiuti in simili trasgressi praticati.

 

 

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[Libro II]

 

Christus illuminatio nostra (26)

Essendo dalla prudenza delli signori (27) eletta, come consta dalla parte di riforma del dì 7 marzo corrente relativamente ad altra presa nel proposito stesso da cotesto magnifico comune sino li 25 febbraro pur decorsso, nella miglior maniera che hanno potuto regolato e posto in chiaro quanto [h]anno creduto necessario nella buona direzione del spectabile signor gastaldo e suo officio, in dipendenza sempre a quanto fu decretato nel statuto riformato il 1719, 4 ottobre: come il tutto qui avanti appare.

Li stessi signori prudenti esercitando ancora l'autorità stessa a loro impartita, [h]anno accondisceso di regolare e provedere sopra le materie comunali e regole da osservarssi dal magnifico signor podestà e suo officio tanto nella materia del giudicare quanto nella buona direzzione di proponere, rissolvere e stabilire li publici affarri, dalle quali buone massime dipende la conservazione del publico stesso. Invocato il Celeste Lume, hanno ridotto e stabilito detto statuto nelli seguenti capitoli.

Con dichiarazione che in ogni e qualunque causa che qui sotto sarà nominata aspettante al magnifico officio del signor podestà, la citazione preceda il venerdì per il sabato, e la domenica per il lunedì.

Le cause saranno di censsi ecclesiastici, affitti dell'eccellentissima casa Savorgnana, decime, innovazioni, scossione di publiche aggravezze, si in monte come in piano d'armentarezze (28), condanne d'officio: alle quali condane, che del detto magnifico officio verano a particolari fatte, tanto di viveri, pioveghi (29), irriverenze d'officio, e d'ogni condana aspetante a detto magnifico officiale, nessuna cosa eccetuata, verun particolare non si possa appellare, essendo quelle sportole d'officiale, e ciò a tenor della parte presa in tal proposito da cotesto magnifico comune 18 febbraro 1759.

 

Capitolo I - Del rispetto douto al magnifico officio

Succedendo spessissimo che tra littiganti nasce tra loro, mentre sono avanti il tribunale, contese con parole mordaci, trascorendo contro i dovuti rispetti a grave offesa della giustizia medesima e grave pregiudizio alle loro raggioni; in tal caso succedendo alcun contumace, cada nella pena di marcha una, e secondo la qualità dell'offesa sia in petto all'officio di poter condanare anco a pene maggiori, levata ed appropriata (30) come parerà all'officiale stesso.

Capitolo II - Ordine della convocazione de' comunisti

Osservata la negligenza praticata da certuni comunisti col stancheggiare il magnifico signor podestà, officiale e particolari nel ridursi in pubblico consseglio: e però decretiamo, che datti li tre segni colla campana, ut mos est, e stridata per l'officiale attorno questa villa di Vico (31), non sia in obligo l'officiale di più chiamare: ma sonata la campana che sta nella loggia di reduzione per qualche spaccio ad arbitrio del signor podestà, nel qual spacio di tempo doverano essi communisti portarssi di sopra e sonata la campana sia serata la porta.

Capitolo III- Del modo di regolarsi nella publica vicinanza

Vedessi ben spesso che nelle rappresentazioni di publici interessi sopra il loco destinato di consseglio (31a) s'inoltrano certuni con fillo di prepotenza e ramo d'ambizione, a puro fine d'esser [i] solli intesi, e di calpestare i voti del general istesso, a segno anco che con parole offenssive e mordaci di subordinare le altrui disposizioni con fine indiretto et interessato; nascendo perciò grave, anzi gravissimo pregiudicio a publici interessi, che per oviare una simile maliciosa presunzione s'à presa parte che mentre s'intraprendono le publiche dispositioni dal loro rapresentante, nessuna persona sia chi esser si voglia, non abbia ardire d'interrompere le medesime con parole ambiciose, mordaci ed interessate, se non con ogni atto di umiltà, rispetto, e fedeltà: e quelle rissolvere a puro fine che riportino utilità ed accrescimento al publico [interesse], e succedendo tali inconvenienti, cadino [li trasgressori] nella pena di libre due de' picoli, ed [in] altre maggiori secondo la qualità del trasgresso, e ciò per cadauna trasgressione, d'esserli levata ed appropriata al modo come sopra.

Capitolo IV - Sopra il giuramento da prestarsi prima di andar in vicinia

Essendo di necessità di regolare ed ordinare ciò che sarà da usarssi da quelli che s'introdurano novamente in primo conseglio: prima abbino da giurare ad Sancta Dei Evangelia di fedeltà ed osservazione d'interessi di chiesa in ogni loro ingerenza, e poi sopra li publici affari, nessuno eccettuato, si' in boschi come in beni comunali, che nessuno ardisca di pregiudicar a medesimi, e cosi alle publiche rendite; e conoscendo qualche trasgressione, trascuragine o altro, [debba] produre con fedeltà ogni desordine in detto consseglio; e quando si troverà nel medesimo, in tutte le cose che si farano in esso procurar l'onore e benefizio del publico, né a quello anteporre alcun-altra cosa, e prender quella rissoluzione che parerà più giusta e ragionevole senza minima dipendenza d'interesse, ma sollo appoggiarssi al riguardo della propria conscienza; non sussurare (32), non offendere, non biastemiare, non interrompere, non insuperbirssi, non accimentarssi con parole mordaci, ma con il dovuto rispetto e quietezza di spirito esagerare (33) le loro raggioni; non interessarsi nelle balotazioni per alcuno, non patrocinare con fine ed interesse particolare, o pure nianca sé medesimo, ma in vigor del giuramento prestato, come proprio, anzi più che proprio, a fare quello, rissolvere alla più vera raggione e benefizio al general istesso, sotto quelle pene che parerano proprie [e] (conosciuta l'infedeltà) d'esser privo di vicinanza in perpetuo; e secondo la qualità del trasgresso se facesse d'uopo anco di privarlo de' beni comunali, e d'ogni ingerenza ne' medesimi, e ciò per sollo mottivo di distrugere simili perniciosi abusi.

Capitolo V - Sopra il riflesso del quarto capitolo

Volendo provedere ed ordinare il modo e la forma da presentarssi nel publico conseglio, acciò ne rissultino quelle deliberazioni profitevoli a' tutti i dipendenti del generall istesso: sarà prima accomodarssi ognuno a' loro posti con rispetto e riverenza, ed intese le disposizioni del magnifico signor podestà, e conssidarata la sostanza prodotta, possa ciascuno de' conssapevoli rapresentar con rispetto e fedeltà ciò che li parerà di raggione, avanti però [che] vada la balotazione, e doppo principiati ad incaminar i voti nessun abbia ardire di pronunciare cosa alcuna, se non quando li caderà la balotazione; e contrafacendo cada nella pena di lire 2 d'applicarsi come sopra.

Capitolo VI - [Del balotar a secretto] (34)

Avendo conssiderato che le balotazioni a voce spessissimo in materie importanti riescono di pregiudizio anco grave a' publici interessi, et incontrano dissonanza ed inimicizie secondo la qualità della grazia da' dispenssarssi, e succede anco il balotar a voce, che per interesse o amicizia o per tema di qualcheduno, certi regolieri (35) pospongono la dovuta fedeltà e rilassiano a parte il comun benefizio, e si constituiscono interessati o favorevoli alla parte beneficante: che sopra ciò s'à preso parte acciò che ognuno possa esseguire con fedeltà le cose dovute, senza ricever ostacolo da nessuna persona in tempo della balotazione, che per l'avvenire debba correre il solito bossolo o capello con la dispensazione delle palle, acciò ne rissultino profittevoli e giuste, come ad ognuno parerà di dovere, le predette deliberazioni per oviare tutto ciò che potesse per questo succedere.

Capitolo VII - [Sopra le fraudi delle pale secrette]

Accade anche, nell'introduzione del bossolo sive capello, che certi per bonificare talluni hanno ardire di secretamente avalerssi di due palle, e con dannosa intenzione pretendono d'accrescere le palle di quelli che pretendono la grazia, a segno tale che più volte s'à ammirato più il numero delle balle che quello de' regolieri, a sprezzo della loro giurata fedeltà; che per ciò succedendo per l'avvenire una sì dannosa trasgressione conosciuta in qualche persona, sia illico privata di conseglio e cada in quella pena che parerà al comune medesimo.

Capitolo VIII - [Del modo di contenersi nele pale secrette]

Acciò sia posto freno alli predetti inconvenienti s'à parsso proprio di additare la regola della balotazione a capello: primo ognuno stia sedente nel suo loco, ed avanti che riceva la balla mostrerà la mano aperta prima che la meta in esso capello, et andarà una volta sola a capello, dentro del quale non guardi, ne si accimenti cavar da quello balle, ne pressumer di metter dentro in esso la mano insieme con li precedenti, overo avanti quelli, ma meter [debba] la mano con quell'ordine che si troverà sedere quando sarà chiamato: ed il tutto si faccia con secretezza senza mai parlar con alcuno della sua balotazione ne in publico ne in privato, sotto pena di privazione [di conseglio], ed altre maggiori [pene] come sopra.

Capitolo IX - [Sopra irriverenti alla giustizia nel daciare e altre materie aspetanti]

Succedendo spessissimo che si conferisse il magnifico officiale di podestà a soministrare giustizia, sì nel daciare come in altre diverse funcioni, ne' quali casi succede che da certuni li viene levata l'autorità con il pocco rispetto e riverenza, anzi s'inoltrano con parole offensive ed ingiuriose contro l'officiale, in maniera che ottengono che non sia aministrata giustizia, sotto il finto pretesto ancora d'andar e sentir di simili condanne: resta stabilito che ogni e qualunque persona che in tal modo intendesse operare, cada toties quoties nella pena di marcha una di lire 8 d'essere subito levata ed applicata come parerà alla giustizia medesima.

Capitolo X - [Sopra li pesi e misure da servirssi]

Resta col presente stabilito che nessuna persona sia di che condizione esser si voglia, non ardisca servirssene di pesi e misure che contraffacessero alla antica consuetudine ed a quelle sempre statte praticate, tanto pel vino, calvie (36), quartarioli (37), stadere (38), rigetate ancora quelle usate dalla Patria del Friuli (38°), come appunto per confermazione del presente vengono conservate nella publica casa di cotesto comune, tanto le misure del vino, calvia e quartariolo.

Capitolo XI - [Sopra le appelazioni de dacii]

Essendo per consuetudine antichissima sempre osservata, che l'appelazioni che vengono interposte alle sentenze de' dacii de' vini siano devolutte al magnifico officiale di podestà in Forno di Sotto, e colla presente resta parimente affermata la conssuetudine medesima come sta e giace.

Capitolo XII - [Della resa de' conti de capi publici]

Desiderosi di raffrenar li disordini che nascono per la trascuratezza de' capi publici nela materia della resa de' conti del publico maneggio; perché sebbene la carica di podestà si termina il 15 settembre (39) d'ogni anno, la trascuratezza di qualche podestà differisse li conti per qualche tempo, e per tal dilazione ne sono seguite diversse spese e disordini con notabile pregiudizio del publico istesso. Che per rimediare ad un tale emergente resta decretato che nel terminar d'un mese doppo uscito di carica, ogni podestà sia in debito di trar li suoi conti, e dentro di mesi due doppo, saldare, restando in debito; e negligentando il podestà uscito, resta l'attuale in debito d'effettuare la presente, e ciò sia in conformità all'antico statuto e specialmente alla parte presa 1629, 26 settembre in tal materia.

E perché negligentando o l'uno o l'altro podestà di effettuare la presente, contro il podestà che restasse debitore resta admesso il protesto di danni e spese che patisse il comune stesso.

Capitolo XIII - [Sopra il lavorare e careggiare in giorno festivo]

Per accrescer la dovuta devozione a divini precetti di santa madre Chiesa, e levare la temerità di que' particolari che hanno ardire d'impiegarssi ne' lavori in giorno festivo, servendo ciò ancora di scandalo e mall-esempio ad altri particolari: che per rimediare a simil disordine s'a deliberato, a tenor ancora della parte 1640, 16 febbraro, che siano destinati tre huomini del corpo del comune, quali abbino autorità d'invigilare in piano ed in monte se alcuno s'inoltrasse, come sopra, e trasgredendo, e portata la denoncia in comune, cada nella pena di lire 2 per cadauna volta. E salvo anche altre pene, che apparesse opportune a tal trasgresso, all'autorità del molto reverendo signor pievano dedicate (40), ex arbitrio del medesimo; nec non cada nella medesima pena etiam quelli che in dì festivo volessero viazzare (41) con buoi o altre funzioni: salvo sempre ne' casi necessari, ne' quali s'intenda quadradura di vino.

Capitolo XIV - [Della pena douta [d]a chi macina in giorno festivo]

Vedendo che a donta (42) e disprezzo de divini precetti si sono tali uni di propria libertà fatto lecito macinare in giorni festivi: che per rimediare a simil abuso, e maggiormente accressere la divozione ne' giorni festivi, passò parte che da qui innanzi .nessuno ardisca a macinare in tali santi giorni, se non vi è costretto dalla pura necessità conosciuta da chi etc., et in tal caso possa macinar doppo vespero: e succedendo qualche pertinace contradicente alla parte sudetta, cada illico nella pena di una libra d'oglio, c di tanto parimente il molinaro (43), e cosi ogn'uno che in tali giorni volesse essercitare la sua professione.

Capitolo XV - [Sopra li forastieri che intendessero pescare e uccelare]

Per rimediare alla tropa libertà che pretendono certi forastieri d'introdurssi di pescare, uccellare, portarssi alla caccia ed altro in figura di proprio terriere (44) sopra ciò passò parte, in vigore del nostro antico ius et possesso, come dalle antiche parti appare etc., che nessun forastiero, sia di che grado e condizione esser si voglia, non pressumi servirssene di tall'autorità; anzi sia escluso in perpetuo da detto benefizio, e rilevando qualche renitente alla presente, cada nella pena di lire 25 per cadauna trasgressione, appropriata come sopra.

Capitolo XVI - [Sopra li anemali forastieri che daneggiano prati de' particolari]

Invigilando al grave pregiudizio che riportano certi forastieri nel danneggio de' prati di diverssi particolari, che nel tempo che s'introducono alle loro affittate montagne d'altri comuni, o particolari forastieri sopra codesta giurisdizione danneggiano senza verun ritegno li prati medesimi: e però resta decretato che nessuna persona non pressumi d'incaminarssi con loro anemali dentro di detta giurisdizione; e succedendo qualche trasgressore, cada nella pena di lire 3 per cadauna armenta, et soldi 10 per cadauna capra, e se saranno muli nella pena di lire 6 per cadauno: salvo le raggioni a' danneggiati, levata però prima la pena et applicata ex arbitrio.

Capitolo XVII - [Della pena douta dalli forastieri che pascolano dentro de' confini]

Per rimediare al grave pregiudizio che riportano certi forastieri coll'introdurssi per cotesta parte con loro muli e cavalli a' uso mercantile, che senza alcun riguardo pascolano e daneggiano li beni di certi particolari del loco: sopra ciò passò parte che nessuno di questi non pressumi inoltrarssi al pascolezzo o danneggio de' prati di particolari, principiando dall'acqua Marodia (45) sino al pie' del monte Mauria: dentro del qual confine passando, doveranno aver aver (46) posti li loro musali (47) a' detti anemali, ad effetto ancora de' beni comunali. Ed operando contra la presente, cada nella pena di lire 3, dico libre tre, per cadaun anemale; e succedendo in tavella (48) nella pena di lire 6, risservando la raggione de' dannegiati.

E perché a prova s'a' rilevato che doppo fatti li danni ed arrestati li muli, li dannatori vengano ingiustamente proteti, in modo che li ha sortito d'andar esenti e dalla pena e dal danno (49), resti precisamente vietato ad'ogni e qualunque particolare di questo comune il protegere, diffondere, nè quovis modo patrocinare tali persone, sotto pena di lire 8, per il sollo motivo di schivare li danni e raffrenare la temerità.

Capitolo XVIII - [Sopra il pascolezzo di tavella e luoghi previlegiati (50)]

Accioché li luoghi di tavella venghino rispettati e da nessuna sorte di anemali dannegiatti, resta fermato che nessuna persona non abbia ardire di inoltrarssi dentro delli infrascritti confini con anemali, sia di che specie esser si voglia, e tanto meno lasciare andar li medesimi vagando senza direzione, sotto pena di lire 2 per cadaun anemale d'esserli levata, coll'obligo alli signori podestà di fare ancora levare li animali medemi ove s'attroverano.

Seguono li luoghi privilegiati, cioè tutto il discoverto (50a) di Lariet, il discoverto d'Avost, Colarman, Pra' di Varmost, Pianas, Bilvessa, Somtavella; tutto il discoverto di Pagogneso, Chiandoreni di Sotto e Sopra, Ropis sino alla casa delli eredi q. Valentino Pauli; e traverssando a dreta linea, sino in Chianeit, alla casa Donat, via sopra Varanut, il discoverto del maso del Lian con tutto il Pra di Ronco; tutto il discoverto di Sopra Viniei, Rugno, Potvirara, Pratrivilatt, Ancarinis con tutto il discoverto di Diviei, Palla Zentaii, Gravideit con tutto il discoverto di Stinzans sino a Socuvidich e rio Merlo; il discoverto de' Ronchi di qua e di là del Tagliamento, Pinici, Maseredo, Postedis, Sopicol sino a Lariet.

Capitolo XIX - [Della cura dovuta [d] a' guardiani]

Acciò siano assicurati detti luoghi dal daneggio e [il] pascolezzo, e per ovviare alli disordini assorgenti ne' medesimi, giusto il praticato sia, e si intendi, la cura a guardiani, cioè due nella villa di Vico et uno in Andraris (50b), ad invigilare sopra li lochi predetti, acciò nessuno pressuma inoltrarssi dentro li confini descritti qui avanti, sotto la pena di sopra cominata. E conoscendo qualche guardiano non curante a portarssi alla visione de' luoghi, o che rappresentasse al contrario della verità, cada nella pena di lire 2 per giornata, e sottoposta al danno del danificato (51), con obligo ancora di ritornar a tal funzione il giorno susseguente, sotto la pena che parerà propria all'officiale sudetto [di podestà].

Capitolo XX - [Sopra il pascolezzo del Pignuleit e tagli proibiti sopra detti prati]

Osservando la prava disposizione ed assoluta autorità che pretendono certuni d'intromettere li loro buoi o altra sorta d'anemalj al pascolezzo del Pignuleit, dislegati o disgionti, senza cura, a grave danno de' beni particolari; e parimenti cavalli terrieri, che senza ritegno ne custodia si trasportano nei campi semenati o prativi; per oviare ad ogni danno che potesse succedere, passò parte che nessuno ardischi ne pressumi per l'avvenire di mandare in detto loco buoi disgiunti o altri anemali senza buona direzione o custodia di tutto il giorno, cosi ancora de cavalli; e succedendo all'incontrario cada nella pena di lire 3 per ogni trasgresso, d'esserli levata nel modo solito.

Resta aggionto al presente capitolo che veruna persona non abbia coraggio di tagliar arbori da dasse (52), ne veruna altra sorta di legno sopra il contrastato loco detto il Pignuleit, e prati d'Avost, per li gravi danni causati dalle aque per tali tagli nelle terre vicine; e ciò in pena di lire 8 per cadauna volta, e per cadaun trasgressore, coll'obbligo preciso alli podestà d'invigilare per la total sua essecuzione.

Capitolo XXI - [Sopra il pascolar le montagne prima del tempo]

Perché certi particolari di propria loro libertà s'intromettono con loro anemali al pascolezzo delle montagne, l'erbe delle quali sono risservate per il solo tempo che stanno in montagna e non prima, riussendo ciò di grave danno a' particolari ed alli condutori stessi, resta proibito ad ogni particolare l'intrometterssi al pascolezzo delle medesime, dentro però li confini delle stesse; e succedendo, cada nella pena di lire 1 per ciascun animale e per cadauna volta, d'esser levata ed appropriata a' benefizio de' condutori stessi.

Capitolo XXII - [Circa chi intende mercantar farina e pane]

Invigilando alla tropa libertà di certi particolari che ardiscono di mercantare farina, pane, formaggio ed altro a minuto senza la dovuta dipendenza a calcolazione dell'officiale predetto [di podestà], rissorgendo di danno a' poveri compratori: che per ciò si prese parte che nessuno ardischi di por mano a tali merci, se prima non averà auta l'autorità e limitazione (52a), giusta la corssa de' tempi, dal magnifico officiale, [il] quale resta seriamente incaricato d'invigilare per la total essecuzione, col portarsi di tre mesi in tre mesi in detti luoghi ad aministrar giustizia. E trattandosi d'una cosa così gelosa, in caso di trascuratezza di una o più volte, incorra il signor podestà nella pena di marca una, o come parerà proprio al magnifico comune, ed appropriata ad arbitrio dello stesso comune.

Capitolo XXIII - [Sopra li pini per le fontane risservati]

Osservando che li luoghi destinati per l'introduzione delle aque delle fontane si sono quasi smarriti, per il motivo che da' particolari non è stata osservata l'antica consuetudine di non incidere li pini; e però resta stabilito che dalla costa di Lariet sino in Porssaia, con tutte le palle (53) di Fontaneit ed infra Claps, sia luogo viziato (54) per la conservazione delle fontane nelle ville, non potendo da veruno esser tagliato alcuno di detti arbori sotto la pena di lire 3 [soldi] 2 per cadauno, e persso il legno, ed appropriata ex arbitrio in conformità alla parte presa in tal proposito 1651, 20 ottobre.

Capitolo XXIV - [Sopra li osti che vendono vino al minuto]

A riguardo d'invigilare sopra quelli li qualli fanno osteria, che spessissimo s'avanzano da loro propria autorità di vender secretamente vino a' minuto senza il dovuto daccio, a donta (") e disprezzo della medesima giustizia, ridondando di pregiudicio a quelli che lo ricevono: ad oggetto d'oviare un simil abuso passò parte che nessun osto, sii chi si sia, non pressumi di vendere vino a' minuto senza il solito daccio; e succedendo all'incontrario, cada nella pena di lire 2 [soldi] 5 d'esser levata come sopra, et appropriata ex arbitrio.

Capitolo XXV - [Sopra li osti che tengono vino a poveri]

Ad oggetto di soccorrere alla necessità de' poveri bisognosi, resta stabilito che se qualche persona stanca da viaggio e fatiche, per mancanza di danaro non potesse aver vino, che con un pegno sufficiente sia obligato ogni osto di darlo; intendendo che ciò abbia effetto ancora nella materia delle contumazie dell'uno e dell'altro magistrato: e contrafacendo sia condanato ad arbitrio del magistratto stesso.

Capitolo XXVI - [Sopra li pioveghi colli buoi]

Conoscendo esser di soma necessità il mantener apperte le strade, e specialmente in tempo di neve, che per ciò, in conformità dell'antico ius, resta deliberato che quelli che averano buoi, con semplice intimazione, siano tenuti portarssi con le loro lozie (56) di cinque spane (57) più al meno, sino alli confini (58), sotto pena di lire 2 per ciascheduna trasgressione, d'essere irremissibilmente levata, ed applicata a quelli che sarano arrivati al confine.

Capitolo XXVII - [Sopra le sentenze locali di detto officiale]

Desiderando di formar regola deffinitiva sopra le cavalcate locali del magnifico [officiale] di podestà, resta stabilito che per ogni cavalcata locale dentro delle tre ville (59), sia in debito corispondere il particolare lire 1 [soldi] 4, cioè per ogni sentenza; nella tavella lire 1 [soldi] 16, e fuori delle regolazioni (60) e della medesima lire 7 e non più.

Capitolo XXVIII - [Della pena a chi incide arbori fruttiferi]

Avendo anco posto riflesso alla troppa libertà di certuni che ardiscono di tagliare arbori fruttiferi ne' beni comunali a sprezzo ancora della parte 1625, 4 ottobre, passò parte che nessuno in avvenire abbia ardire d'incidere arbori fruttiferi, siino di qualunque specie, sotto la pena di lire 8 per cadaun pedale, d'essere irremissibilmente levata ed appropriata.

Capitolo XXIX - [Delti pioveghi pedoni (60a)]

Rilevato avendo la pocca obbedienza, che viene prestata da certuni particolari nel prestarssi a' piovego a fare le publiche strade, tanto in tempo di terreno che di neve (mottivo per cui più delle volte restano le strade medesime imperfette, a pregiudizio specialmente de' viandanti), e volendo levare un simil abuso, ordiniamo che auta l'intimazione, ut mos est, senza minimo ritardo ognuno debba portarsi per l'effetto sudetto, e contrafacendo cada in [pena di] lire 2 d'esser applicata etc.

Capitolo XXX - [Sopra chiusure (61), fossi e capi di villa (62)]

S'à spessissimo osservato che certi particolari soggetti a [provvedere a] chiusura e capi di villa e fossali (63), trascurano il loro impegno ne' tempi destinati, benché aute più intimazioni per la restaurazione de' medemi, per la qual trascuratezza li campi di certuni rissentono grave danno, benché essi non sieno obligati a tali operazioni con l'ingresso d'animali terrieri e forastieri: che per oviare passò parte che cadaun obligato a ciò, avuta l'intimazione, illico debba portarssi a per quelle in ordine; e contrafacendo cada nella pena di lire 1 per cadauna cavalcata dell'officiale, con la reintegrazione del danno, che le tre stagioni solite dell'anno (64) siano sempre in acconcio giusta la parte 1602, 20 settembre.

Capitolo XXXI - [Della pena a particolari che pascolano in Puri (64a) colle pecore]

Rilevato avendo il pregiudizio che dalle pecore viene inferito nel pascolezzo de' buoi a danno delli anemali bovini, e specialmente zoppi (65), che in tempo d'està si portano a pascolare in detto loco: per rimediare ad un simil abuso resta proibito che le pecore non possino pascolare in Puri, e che parimente quelle non sieno assembrate con altri anemali grandi, cioè armente: ma servir si debbano li pastori delle medesime di quelle strade che con publiche deliberazioni sono state destinate; e contrafacendo sia dall'officiale levata una pecora, toties quoties.

Capitolo XXXII - [Sopra la monte Flotis] (65a)

Col tenor della presente resta incaricata la vigilanza delli signori podestà che pro tempore sarano, per la conservazione delle raggioni nostre possessorie del monte Fiotis: e ciò in tutto e per tutto come dalla scritura 1580, 15 settembre di mano dell'eggregio Francesco de' Bazzi canceliere d'Osoppo, col procurare che nel mese di maggio di cadaun anno sia montecate (66) le pecore in ordine a detta scritura et antico ius.

Capitolo XXXIII - [Sopra le fucine de' fabri e regola del focco e Carbonare de' medemi]

Col presente capitolo resta seriamente [incaricato] il zello e la vigilanza delli signori podestà ed officiali che prò tempore saranno, d'avere tutta la cura e premura sopra la custodia del focco, servendosi del presente metodo. Che nel primo ingresso della loro carica restino in preciso obligo di visitare personalmente tutte le cozine (67) da focco e forni (68) di questo comune, coll'assoluta autorità di sospendere ove li parerà proprio; ed a quelli forni che sarano confermati sia ingiunto l'obligo del zapon di ferro (69) irremissibilmente, e che veruna persona non possi dentro di questi tre borghi (70) esercitare l'arte del fabro, né tener carbone in villa se le fucine stesse non sarano a volto o fuori delle ville (71) stesse: e ciò a tenor delle deliberazioni 10 settembre 1758 prese in tal materia, per l'essecuzione delle quali resta pressato il presente signor podestà acciò siano intieramente eseguite.

E perché dalli fabri che costì tal professione esercitano, a donta (72) di più e più deliberazioni prese in cotesto comune, [h]anno sin orra fatte le carbonare dentro delli confini di tavella, sia alli stessi vietato di poter ciò fare, se non fuori di detti confini: e ciò per giusti e sperimentati mottivi, ed in pena di lire 8 toties quoties d'esserli irremissibilmente levata ed applicata ex arbitrio etc. E trattandosi d'un emergente così dannoso, sarà proceduto dal comune medesimo in caso di trascuranza verso il podestà che pro tempore, incaricando inoltre li capi di comune ad invigilare che dalli guardiani del focco siano di spesso visitate le case per oviare etc.

Capitolo XXXIV - [Sopra le deliberazioni prese in materia di porchi e loro pena, e de luoghi vizati]

Essendo da codesto magnifico comune da qualche tempo a prova stato scoperto e rilevato il disordine che da particolari personc venivano usati ne' boschi del comune medesimo a grave ed insofribile danno ed a destruzione delli stessi, colla deliberazione 26 novembre 1758 è stato providamente stabilito d'apportare quelle regole che sarano credute profitevoli alli particolari ed avantaggiose al publico istesso. Sopra la qual materia resta deliberato che sia parte d'ogni regente publico fare che resti esseguita la regolazione in forma di sindacato, in tal proposito seguita e segnata 6 decembre 1758, la quale in foglio separato sarà consegnata ad ogni e qualunque podestà nell'ingresso della loro prima carica, incaricando li stessi alla total essecuzione della regolazione predetta etc., in ogni e qualunque suo capo etc., che cosi etc. E trascurando qualche podestà in parte di detta regolazione, sarà in impegno detto magnifico comune di procedere contro lo stesso a norma delli trapassi che saranno usati (74).

 

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(2) Ms. 1577 precede: « Statuto » (ibidem — di altra mano — a margine sinistro del foglio in alto: « Forni di Sopra »; a margine destro: « Sacuidic »).

(2a) particolari : privati.

(2b) banca : cf. PIRONA, bàncie ; banca si diceva l'unione del meriga (podestà) e dei giurati, dalla panca dove detti ufficiali sedevano.

•  costituzioni della Patria del Friuli : gli statuti della Patria del Friuli rinovati (1673), cf. Statuti Friuli 1745.

(4) Così in calce al libro II dello statuto (c. 40r. e v.) un'annotazione — di mano originaria del codice - interessante la data della pubblicazione (di cui si da pertanto lettura anticipata): « Laus Deo semper. Giorno di venerdì 29 giugno 1759, Forno di Sopra, nella publica loggia del magnifico comune, ove etc. - Il magnifico signor Giacomo Antoniacomi attual podestà sedendo alla solita banca con giurati e scrivano nel mentre che erano radunati li comunisti che compongono il corpo del comune stesso al numero di 37, fu dal sopradetto signor podestà imposto il dover far lettura dello statuto consuetudinale di codesto loco, che colla deliberazione 25 febraro decorsso è stata comandata la regolazione ad effetto che, quello ben inteso, sia affermato per l'inviolabile sua essecuzione. Sopra la quall - instantia è stato per me nodaro letto, publicato, e doppo ben inteso, è stato lodato ed affermato in tutte le sue parti al numero come sopra, nessuno discrepante etc., volendo che in avvenire resti in tutto e per tutto esseguido etc. per l'inviolabile sua essecuzione. Presenti domino Osvaldo Antonio Capelari cameraro di santa chiesa [la chiesa di Santa Maria Assunta] e domino Giacomo Ticco' cameraro della scuola [confraternita] del Santissimo Sacramento. Nicolò de Nicolò di Veneta autorità notaro » (— di Veneta autorità nodaro ; con la parte dei Senato Veneto 12 gennaio 1612, m .v., 1613 — cf. Parte I, Sez. III, Nota, nota al documento — era venuto meno per i Savorgnani — signori dei Forni — il privilegio loro concesso nel 1372 dall'imperatore Carlo IV in merito alla facoltà, come conti Palatini, di creare notai).

(5) Cf. nell'ordine di lettura del codice, l'indice collocato a termine delle carte (cf.n. 74). Nella copia del ms. 1577 l'indice è omesso.

(5a) marca : cf. Parte I, Sez. I, Tit. I, n. 68a .

(6) Sottinteso: essere diretto.

(7) mormorio delle ferie : in riferimento agli strepiti e ai discorsi ciarlieri consueti nei giorni festivi.

(8) Statuto della Patria del Friuli : gli statuti della Patria del Friuli rinovati (1673) - cf. anche retro e n. 3 . Le « ferie » contemplate al cap. II sono quelle « introdotte in onore di Dio »; cf. - in Parte I, Sez- III, Tit. III, n. 10 — l'elenco completo secondo il cap. II degli statuti rinovati . Lo statuto fornese intende peraltro riferirsi anche alle ferie «introdotte per li necesarii bisogni degli uomini» (di cui al cap. III degli statuti patrii - cf. l'elenco in Parte I, Sez. III, Tit. III, n. 12 ): cf. infra nel testo a proposito delle cause « privileggiate » discusse come eccezione durante dette ferie. (Nessuna azione giudiziaria è per contro lecita nelle festività « in onore di Dio » - cf. statuti rinovati movan, cap. II cit.).

(9) Le cause indicate si svolgevano con processo sommario (cf. per es. — in Tit. I — statuto di Forni del 1497, ultimo capo, n.n. e, - in Tit. II — Ordini i Proclami 1696, cap. 11).

(10) levate e applicate : prelevate (riscosse) e devolute, pagate (cf. infra libro II, cap. I: levata ed appropriata [la pena]).

(11) Alla villa di Vico faceva capo il comune di Forni di Sopra. Il comune era costituito dalle tre borgate ( ville ) di Vico, Andrazza, Cella (cf. ZANINI, Forni ). Un borgo minore — detto Chia di Paron — era completamente andato distrutto a causa di un'inondazione avvenuta il 18 agosto 1748 (cf. DE SANTA, Comuni Forni , pp. 20-21).

(12) Cf. il testo della rubrica — omesso in corrispondenza - nell'indice.

(13) scalle : le scale della loggia del comune.

•  stancheggi (cf. cap. XII: stancheggiare ), pretesti intesi a stancare, affaticare (cf. PIRONA, strachèzze ).

•  quali pegnare – dell'officio : quali beni del debitore debbano essere sottoposti a pignoramento è rimesso all'arbitrio dell'ufficiale.

(16) ellezioni : prelevamenti, riscossioni.

(17) Riferisce il Leicht che una parte dei Pregadi — il Senato Veneto — 1458, dicembre 2, stabiliva che non si potessero porre sotto sequestro ai « districtuales terrarum » animali da lavoro né strumenti rurali, e che una ducale di Pietro Mocenigo 1475, agosto 9 stabiliva egualmente riguardo a carri, falci, aratri, animali e letti (sia in riferimento a debiti pubblici che privati). Secondo l'Autore dette disposizioni - date per il distretto di Padova — dovettero essere estese alla Patria del Friuli, in quanto riportate nelle leggi Venete per la contadinanza friulana (cf. LEICHT, Rappresentanza contadini citando Parti Contadinanza ).

(18) voce : cf. in corrispondenza la seconda copia del ms. 1554: usce (cf. PIRONA, us : uscio, porta; uscéir, uscir : usciere): probabile riferimento al segno in forma di croce posto sulla porta di casa come indicazione di sequestro. Riferisce il Leicht (cf. LEICHT, Statuta vetera , pp. 50-51) che l'azione di porre i due legni in forma di croce sull'oggetto pignorato ( incrosar il sequestrato ) si diceva in Friuli spangare ed aveva speciale svolgimento nelle cause di livelli. Il Lattes (cf. LATTES, Parole simboli ) notifica a riguardo la consuetudine longobardo-franca (continuata in Italia in epoca moderna), stabilendo altresì una relazione di significato tra il segno visibile in forma di croce — posto dal magistrato o dall'attore ad indicare sequestro degli immobili (sia per una causa di diritto pubblico sia per soddisfare a ragioni private) - e la wifa (uso giudiziale). Secondo l'Autore wifa non indicherebbe una piena confisca ma solo un atto di impedimento per l'uso, o di sequestro temporaneo, corrispondente alla pignoratio dei mobili. (Per l'uso extra-giudiziale della wifa cf. Parte I, Sez. IV, b 1 ) , n. 8 , in riferimento allo statuto di Sappada del 1574).

(19) A diretto seguito: « Segue il decreto - Andrea Brollo domino e capitano di Forni di Sotto e di Sopra. Sopra le doglianze portateci dal signor nostro gastaldo, che nella sua investitura resta incaricato sentar alla audienza li giorni ordinari, senza che sii specificata l'orra della audienza stessa, del che ne sono invalsi disordini, pretendendo certi umori stravaganti che tutto il giorno sia ora d'ordinaria audienza a pregiudizio notabile del gastaldo stesso, che in tal modo ligato, deve tralasciare i propri interessi, conssumar quelle giornate intiere a caprizio de' litiganti; valendo perciò proveder ad un tal inconveniente, col presente nostro decretto che doverà a chiara intelligenza di tutti [esser] pubblicato ed affisso al loco solito d'audienza, s'intenda l'orra di terza, nella quall'ora resta incaricato il gastaldo sentar alla banca coi giudici, ed ivi fermarssi sin horra di nona sonata, nel qual spazio di tempo potran ascoltarssi e terminarssi le cause che si tratteranno; sonata poi, possa levarsi dalla banca, né abbia altro obbligo per quel giorno se non in caso di causa privilegiata, che deve ascoltarsi anco ne' giorni straordinari [cf. cap. II e n. 8 e 9] - Dalla visita di Forno di Sotto li 16 novembre 1706. Andrea Brollo capitanio, Carlo Lanza cancelliere ».

(19a) particolar: privata.

(20) Auditori : triplice magistratura veneziana composta ognuna di tre giudici ( Auditori Vecchi, Novi, Novissimi ), cui era interposto l'appello delle cause civili di tutto lo stato Veneto de minori (inferiori cioè al valore di 100 ducati): rispettivamente al primo collegio le cause di dentro (Venezia e Dogado), agli altri due quelle di fuori (giurisdizioni soggette al Dominio). L'ufficio principale degli Auditori consisteva nel fare da veicolo tra i giudici di prima istanza e le magistrature d'appello per le cause civili de maiori . Quanto all'appello dalle sentenze criminali dei tribunali dello stato Veneto, si interponeva tramite gli Avogadori , i quali altrettanto funzionavano da magistrati medi. Per sopperire alle necessità del sudditi più poveri che non potevano portarsi a Venezia, due Auditori Novi erano inviati ogni due anni da Venezia attraverso i propri Stati per raccogliere le querele (cause civili e criminali), da trasmettere alle magistrature d'appello (incombenza successivamente passata ai Sindici Inquisitori di Terraferma) (cf. FERRARI, Contradditori , pp. 8-12). (Magistratura molto antica, poi determinata nel numero di tre membri, era l' Avogaria di Comun , cui spettava oltre il diritto di intromissione , la funzione di tutela della legge nei vari consigli veneziani, ed ancora, tra altri, i! diritto di inquisire in materia di mancata obbedienza dei magistrati locali agli organi del Dominio; cf. DA MOSTO, Archivio Venezia , pp. 68-69).

(21) rapita : estorta, ottenuta in malafede.

(22) quelle debbano essere ritardate : l'effetto, l'esecuzione di quelle debba essere ritardata.

(23) Cf. il testo della rubrica - omesso in corrispondenza - nell'indice.

(23a) regole : decisioni prese nelle vicinie ; cf. anche n. 35 .

(23b) picoli : cf. Parte I, Sez. I, Tit.I, n. 68a .

(24) chiesa matrice : la pieve di Santa Maria Assunta. (In corrispondenza nel comune di Sotto: la pieve di Santa Maria del Rosario). Una plurisecolare vertenza - sec. XIII - XVI - tra i comuni Fornesi riguardo alla priorità come chiesa matrice l'una nei confronti dell'altra delle rispettive pievi, si concluse solo con la divisione canonica delle stesse definita dopo il 1512 (cf. PA.SCHINI, Carnia , p. 27).

(25) lievo: prelevamento, riscossione (cf. PIRONA, jève , come jèvo , lièvo ).

(26) Il secondo libro dello statuto inizia dopo quattro carte di intervallo lasciate bianche.

(27) signori (infra: signori prudenti); le persone incaricate di compilare lo statuto del comune (cf. proemio).

(28) armentarezze: pascoli per bovini, animali grossi.

(29) pioveghi; opere pubbliche prestate gratuitamente dai villici al comune o al signore locale (cf. PIRONA, plóvi; ibidem, plùbic, pùblic: pubblico ).

(30) levata ed appropriata: riscossa, prelevala e devoluta, pagata ( appropriata come applicata : cf. per es. libro I, cap. III – e n. 10 ).

(31) villa di Vico : cf. n. 11.

(31a) consseglio: vicinio .

(32) sussurure: provocare rumore, strepito (cf. PIRONA, sussûur : sussurro , sinonimo di rumôr , strepit etc.).

(33) esagerare: esporre.

(34) Ci. il testo della rubrica - omesso in corrispondenza — nell'indice (e così per le rubriche dei seguenti capitoli del libro II).

(35) regulieri (cf. cap. XXVII: regolazioni , cap. XV, libro I: regole : decisioni prese nelle assemblee vicinali o anche assemblee vicinali ): vicini .

(36) calvie ; cf. SELLA, Glossario, calvea: misura recipiente (senza indicazione di capacità; es. ann.: calveam frumenti ). Cf . PERUSINI, Friuli – Consuetudini giuridico-agrarie della provincia di Udine , pp. 252-253, calvia : sottomultiplo dello staio ( staio : misura per gli aridi di diversa capacità secondo i luoghi; staio diviso per es. in 4 quarte , 8 calvie , 16 quartaroli , 64 minelle – destra Tagliamento; tuttavia Porcia e Brugnera: calvia 1/16 dello staio ).

(37) quartarioli; quartarûl (cf. PIRONA): misura frumentaria corrispondente in Friuli alla quarta parte della quarta , cioè alla sedicesima parte dello staio (cf. n. 36 ). Cf. nel caso specifico calvie e quartarioli intese come misure delle granaglie in contrapposto a quelle pel vino .

(38) sadiere ; cf. PIRONA, stadère , stadérie : stadera .

(38a) della Patria del Friuli : nelle altre giurisdizioni della Patria del Friuli.

(39) li 15 settembre : festività del SS. Nome di Maria Vergine, celebrata la domenica dopo la Natività di Maria (8 settembre) (cf. CAPPELLI, p. 117).

(40) dedicate : come applicate, appropriate , cioè devolute.

(41) viazzare ; cf. PIRONA, viazzâ : viaggiare .

(42) vive .

(43) molinaro ; cf. PIRONA, mulinâr : mugnaio .

(44) in figura di proprio terriere : come se fossero della terra o anche: come se fossero nella propria terra (cioè villa ).

(45) acqua Marodia : il rio Marodia confluente nel Tagliamento ( acqua : cf. PIRONA, âghe: acqua e anche corso d'acqua, fiume ).

(46) vive .

(47) musali ; cf. PIRONA, musâl (come musolàrie ): musoliera (per i bovi).

(48) tavella ; cf. PIRONA, tavièle (ant. tabella ). la parte coltivata del terreno comunale... Oggi in Carnia: campagna pianeggiante coltivata attorno agli abitati montani.

(49) dal danno , dal risarcimento del danno.

(50) privilegiati (infra cap. XXIII, XXXIV: viziato , vizati - da wiza ; cf. Parte I, Sez. IV, b1) n. 3 ): banniti , coperti cioè dal banno — speciale ingiunzione proibitiva sotto pena - del comune, che intende così impedirne l'uso, riservandoselo.

(50a) discoverto ; cf. PIRONA, scuviàrzi, discuviàrzi : scoprire ; scuviàrt : scoperto .

(50b) villa di Vico, Andraris : cf. n 11 .

(51) sottopossa al danno del danificato : sottoposta al risarcimento del danno al danificato (previa visione dei periti).

(52) dasse ; cf. PIRONA, dascie : ramo foglioso dell'abete ; specie di traino o slitta, in montagna, formata da rami d'albero per trascinarvi i fasci del fieno o della legna.

(52a) limitazione : regolazione della vendita.

(53) palle ; cf. PIRONA, pàla : (...); pendio erboso ove non si conduce a pascolo il bestiame, ma il cui prodotto si utilizza mediante lo sfalcio.

(54) viziato ( infra cap. XXXIV: vizati ; retro , cap. XVIII: privilegiati ): bannito , interdetto al libero uso.

(55) vive .

(56) lozie ; cf. PIRONA, lóuze ( ólze ): slitta a mano, usata specialmente d'inverno sulla neve, per trasportare giù dalla montagna fieno e legname .

(57) spane ; cf. PIRONA, spàne: spanna (...); anche misura antica (come quàrte : quarta parte del braccio ). Nel caso specifico in riferimento ad una misura di maggiore capacità.

(58) alli confini : sottinteso: del comune di Sopra.

(59) tre ville : cf. n. 11 .

(60) fuori delle regolazioni : fuori delle ville ( regola, regolazione : decisione presa nella assemblea vicinale o assemblea vicinale , cf. retro , cap. VI - e n. 35 , regolieri come vicini ).

(60a) pioveghi pedoni : in probabile riferimento ai pioveghi (lavori pubblici) da andare ad eseguire a piedi senza l'aiuto di carri e di animali da tiro.

(61) chiusure ; cf. PIRONA, clutòrie (anche cìse ): chiudenda a mo' di siepe, fatta con pertiche, ai campi e prati .

(62) capi di villa : probabile riferimento alle zone confinarie della villa di Forni di Sopra.

(63) fossali ; cf. PIRONA, fossâl: fossato che riceve lo scolo delle acque dei campi, e talora ne segna il confine .

(64) le tre stagioni solite dell'anno ; cf. PIRONA, voce stagiòn, esempi annotati di tempi relativi ai lavori, ai prodotti agricoli e anche ai fenomeni naturali.

(64a) Purì : il monte Para tra Ampezzo e Sauris (PIRONA).

(65) zoppi : cf. PIRONA, zòpe: zolla erbosa spiccata dal prato ; zope (se pl. di zòpa ): zolle in luogo non spiccate dal fondo ( Zopecòl, Zopicòl : toponimo in comune di Forni di Sopra).

(65°) Per i diritti rivendicati da! comune di Sopra riguardo al monte Flotis cf. anche B.C.U., f.c., busca 1563, tomo II, copia Wolf , la definizione di una vertenza tra i due comuni di Sopra e Sotto davanti ai Luogotenente della Patria Marco Antonio Ferro (1493).

(66) montecate , cf. PIRONA, monteâ (come monticâ , ciamâ la mont ): condurre l'armento ai pascoli alpini per la monticazione.

(67) cozine ; cf. PIRONA, cusìne: cucina .

(68) forni ; cf. PIRONA, for, fór (fòrn) : forno da pane; edificio con forno dove lavorano i fornai; forno in genere .

(69) zapon di ferro ; cf. PIRONA, zapòn (picòn, anche sin. di sapòn) : piccone, spesso con una solo estremità a punta, e ì'altra allargata a zappa .

(70) tre borghi : cf. n. 11 .

(71) delle ville : dell'abitato delle tre ville (cf. n. 11 ).

(72) vive .

(73) vizati (cf. retro , cap. XXIII: viziato , cap. XVIII: privilegiati ): banniti , interdetti al libero uso.

(74) A seguito (cf. c. 40r. e v.) - di mano originaria del codice - l'annotazione della pubblicazione dello statuto di cui in n. 4. Alle cc. 41r. - 44r. il decreto Savorgnano 1762, agosto 6 (sopra i Pistori, bottegari e becari ) - cf. in Tit. IV - (mano seriore). In calce una nota (stessa mano seriore) cosi dice in riferimento al decreto: « Addì 22 settembre 1762. Forno di Sopra, nella loggia superiore del magnifico comune - Sull'istanza del magnifico domino Pietro de Santa podestà, per me nodaro e stato il presente letto e pubblicato in concorso di popolo, e specialmente del signor Nicolò di Antoniacomi e di domino Marc'Antonio pur Antoniacomi testimoni etce. Nicolò de' Nicolò nodaro de mandato etc. ». Di poi l'annotazione — terza mano del codice — degli addobbi della canonica; cf. c. 45r. e v.: « In nomine Domini. Giorno di mercordì 28 febraro 1770, nella canonica - Notta delli effetti di legname affissi alli muri della canonica statti fatti a spese del defunto reverendissimo signor don Valentino Versegnasso pievano, che il magnifico comune colla parte 24 andante a rissalto comprarli acciò in avvenire restino a uso dei reverendissimi signori pievani e che restino per conto di comune alla mancanza di cadaun pievano, apprecciati dalli domini Floreano Cella e Floreano Perissutti, il primo eletto dal magnifico comune, l'altro dal signor Nicolò de Nicolò comisario del predetto signor pievano. - Nella cosina n° 4 scaffe che servono per uso di piati e tazze e spedi, cioè una per sponda. Sotto il camino atac[at]o al muro il fero a traverso coll musale, il tapon del forno di fero, la caldera da fuoco. Nella stua le banche e collone attorno il forno, le scaffe per sopra l'armaro, con picca abiti. Nella salla due scaffe ataccate alli muri. Nel mezado da mattina le scaffe a due latti e sotto li travi scanzie n° 2 appieno. Nel mezado da sera scanzie sotto li travi n° 1, picca tabari in alto n° 3. Più due banche da sponda nella salla da basso compreso li senti nella caneva del vino. Da noi sottoscritti considerati li capi sudetti li abbiamo preciati in valor di lire settantacinque, dico lire 75. Tanssandosi per cadauno lire 1, per metà oltre. Floreano Cella stimator per me et colegha etc. ». A termine de! codice (dopo 39 carte bianche frapposte n.n.), l'indice dei due libri dello statuto del 1759, di mano originaria del codice. In calce — ad opera di una quarta mano — l'annotazione del decreto Savorgnano 1762, agosto 6 e dell'inventario dei mobili della canonica di cui sopra. Così il ms: « Ordini di sua eccellenza conte Mario Savorgnan giusdicente, in materia de' viveri - inventario delli uttensili, o siano mobili, che sono in canonica di ragione del magnifico comune, che saranno per uso de' signori pievani presenti e venturi ». Di poi una nota (quinta mano del codice) cosi dice esaurendo il contenuto del codice: « 1801 - 14 giugno, in vicinia. Mentre il comun era radunato per stabilire...

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